ESTRATTO DALLA COMUNICAZIONE N. 56 -FNOMCeO / Assicurazione obbligatoria - precisazioni

Notiziario - 28 Giugno 2013

Riassunto delle parole sottoscritte dal Presidente FNOMCeO nella comunicazione n.56:

In seguito ad un valido contributo di approfondimento, riteniamo opportuno precisare che intendevamo chiarire che i medici pensionati e i medici dipendenti sono esentati dall’obbligo di assicurazione, i primi solo quando non svolgono più l’attività professionale, i secondi perchè sono coperti, per quanto riguarda la loro attività nella struttura ospedaliera, dalla polizza stipulata dall’Azienda Sanitaria di appartenenza. La copertura assicurativa dell’azienda deve ritenersi estesa anche ai medici dipendenti che hanno optato per l’attività libero professionale intramuraria. Ai sensi della normativa vigente e in particolare dell’art.28 della Costituzione, l’amministrazione è comunque tenuta a risarcire il danno causato da dolo o colpa grave, salvo poi agire in rivalsa nei confronti del medico che abbia causato tali danni a terzi, a seguito del giudizio di accertamento della Corte dei Conti. Può essere opportuno che il medico dipendente, in questo caso di dolo o colpa grave,  per garantirsi da un eventuale giudizio di rivalsa dell’azienda ,  stipuli idonea polizza assicurativa a suo carico.