SCIOPERO SASN
28 Marzo 2008Indetta una giornata di sciopero per il 7 aprile: aderiranno i medici specialisti che lavorano presso gli ambulatori SASN.
Motivo: la mancata applicazione dell’ACN nazionale firmato nell’ormai lontano 11 dicembre 2006
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Indetta una giornata di sciopero per il 7 aprile: aderiranno i medici specialisti che lavorano presso gli ambulatori SASN.
Motivo: la mancata applicazione dell’ACN nazionale firmato nell’ormai lontano 11 dicembre 2006
I Medici generici e specialisti ambulatoriali del Servizio Assistenza Sanitario Naviganti (SASN), che assistono il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile, hanno indetto una giornata di sciopero su tutto il territorio nazionale, con il preavviso di dieci giorni previsto ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Accordo Nazionale del 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, per il 7 aprile 2008, allo scopo di protestare contro la mancata applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale siglato l’11 dicembre 2006 e per mettere in evidenza che gli emolumenti in atto corrisposti sono ancora fermi al gennaio 2000, pertanto emolumenti che sono stati erosi da ben otto anni di inflazione.
Sarà garantita la presenza di un medico generico, esclusivamente per effettuare le seguenti prestazioni medico-legali e cliniche indispensabili ai sensi dell’art. 33 del D.M. 23 luglio 2002, n. 206:
a) visite per infortunio o malattia durante l’imbarco;b) visite periodiche d’idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco. (N.B. non potrà essere garantita la chiusura della visita in giornata per mancanza degli specialisti ambulatoriali);c) visite periodiche d’idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza. (N.B. non potrà essere garantita la chiusura della visita in giornata per mancanza degli specialisti ambulatoriali);d) visite preventive d’imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco (in giornata);
Saranno garantite le prestazioni delle branche specialistiche, che il SASN non sia in grado di erogare attraverso le strutture del S.S.N. site nell’ambito territoriale di competenza;