Archivio, Marzo 2007

Degenerazione maculare correlata all’età

7 Marzo 2007

Una volta si chiamava senile, perchè colpiva persone oltre i 75-80 anni, oggi purtroppo l’età di insorgenza si sta sempre più abbassando. Stiamo parlando di una malattia degenerativa che riconosce nel “tempo che passa” il suo più importante fattore di rischio, oltre, naturalmente, una predisposizione genetica.

Quando colpisce - Generalmente dopo i 50 anni e dapprima interessa solo 1 occhio per poi diventare bilaterale.

Fattori di rischio - Il più importante è l’età, poi la familiarità e in seguito anche il fumo e le malattie circolatorie.

Sintomi iniziali - Metamorfopsie = vedere gli oggetti distorti e le righe del giornale ondulate. Abbassa di più la vista da vicino (lettura) che da lontano.

Come si scopre - La diagnosi precoce è essenziale per impostare una terapia valida: spesso durante una comune visita oculistica si scoprono le lesioni iniziali ancora asintomatiche. Si raccomanda 1 visita all’anno dopo i 60 anni di età e 1 visita ogni 2 anni tra i 50 e i 60.

Come si cura - Nelle fasi inziali la terapia medica sistemica con prodotti chiamati anti-ossidanti e/o anti-invecchiamento (luteina, astaxantina, vitamine, omega 3, ecc.). Nelle fasi avanzate in cui compare una proliferazione vascolare oggi sono indicate sia la FC (fotocoagulazione con laser) sia la PDT (fotodinamica), sia l’iniezione intravitreale di sostanze che si oppongono alla proliferazione di vasi.

Conclusioni - un periodico controllo dall’oculista di fiducia, così come per tutte le altre branche mediche, è essenziale per prevenire la comparsa di complicazioni e mantenere il più a lungo possibile una buona capacità visiva

ASSICURAZIONE E DIRITTO DI RIVALSA

7 Marzo 2007

La colpa lieve e la colpa grave rilevano soprattutto in riferimento all’applicabilità dell’art. 2236 cod. civ. alla responsabilità professionale del medico. Si configura la responsabilità professionale del medico anche per colpa lieve, in applicazione dell’art. 1176, II c. cod. civ., quando il professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera, non per risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, ma dovendo esercitare la sua professione al cospetto di casi ordinari, per affrontare i quali si ritiene necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del professionista medio. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave, se il caso affidatogli sia di particolare complessità o perchè non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perchè non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire. La responsabilità del professionista sarà attinente la sola colpa grave qualora il medesimo abbia incontrato e dovuto affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno. Negligenza o imprudenza sono invece condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose, sovente da CP. La magistratura contabile, con interpretazione univoca, ritiene illegittimo porre a carico dell’ente l’onere per la copertura della responsabilità professionale dei sanitari imputabile a colpa grave.

Pertanto quando la polizza assicurativa quota a parte l’estensione della garanzia alla colpa grave, tale onere, quantificato in maniera certa già dalla compagnia assicuratrice, dovrà essere interamente rimborsato dall’assicurato e non dal contraente, ovvero l’ASL. La polizza dovrebbe contenere la seguente formula: a fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato la presente assicurazione s’intende estesa agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell’assicurato. La segreteria nazionale si sta interessando del caso. A breve l’indicazione per l’eventuale stipula di assicurazione integrativa (adesione volontaria e individuale) per la rinuncia al diritto di rivalsa.